Nel settore dell’edilizia si sente parlare spesso di lavori in quota.
Ma, esattamente, quali sono? Quale attrezzatura è richiesta per questa tipologia di lavori?
Vediamolo insieme in questo articolo.
Cosa si intende per lavoro in quota?
Una definizione di “Lavoro in Quota” viene illustrata dal Testo Unico al Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” che dice: per lavoro in quota si intende “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.
In pratica si tratta di quei lavori che espongono i lavoratori ad un rischio di caduta dall’alto che, purtroppo, ancora oggi è una delle cause principali di infortunio e decessi sul lavoro.
Ma quali sono i lavori in quota?
In base a quanto afferma la normativa fanno parte di questa categoria lavorativa tutte quelle attività che vengono svolte ad un’altezza superiore a 2 metri, come:
- lavori di costruzione edile o ingegneria civile;
- lavori di manutenzione o riparazione;
- lavori di demolizione o smantellamento;
- lavori di trasformazione o rinnovamento;
- lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
- lavori che prevedono scavi a profondità superiore a quanto indicato;
- montaggio e smontaggio di prefabbricati.
Non ne fanno parte, invece:
- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- lavori svolti in mare.
Il rischio del lavoro in quota
Chi lavora ad un’altezza minima di 2 metri o anche a quote ben più elevate mette sempre in pericolo la propria salute. Ma quali sono i principali rischi di questi lavoratori?
Caduta dall’alto
Si verifica in caso di perdita di equilibrio o in assenza di protezioni adeguate.
Sospensione inerte
Si verifica quando il lavoratore resta per lungo tempo sospeso. Questa situazione può portare all’insorgere della “patologia causata dall’imbracatura” che comporta un peggioramento delle funzioni vitali. Inoltre, in questi casi, va tenuto in considerazione anche l’effetto pendolo che consiste, durante le oscillazioni, nel rischio del lavoratore di urtare elementi circostanti.
Lesioni generiche
Per lesioni generiche si intendono gli schiacciamenti, i tagli o gli impatti che possono essere causati dalla caduta di carichi e masse dall’alto per esempio durante lo spostamento con gru.
Cosa prevede la normativa?
La normativa prevede che, lavori di questo tipo, devono essere provvisti di apposite recinzioni che hanno lo scopo di impedire l’accesso a persone non autorizzate e anche il transito sotto, per esempio, a ponti sospesi, attraverso l’installazione di barriere.
In materia di sicurezza sul lavoro, l’articolo 111 definisce i seguenti obblighi del datore di lavoro:
- le misure di protezione di tipo collettivo sono prioritarie rispetto a quelle individuali;
- bisogna prestare particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro;
- fornire ai lavoratori i DPI adatti e formazione adeguata;
- assicurarsi che i lavoratori utilizzino i DPI.
I lavoratori, invece, hanno l’obbligo di:
- operare nel rispetto delle indicazioni fornite dai datori di lavoro;
- utilizzare i DPI nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore;
- seguire opportuni percorsi formativi indicati dal datore di lavoro sull’utilizzo degli appositi DPI.
Misure di protezione
Le attrezzature di protezione vengono divise dal Testo Unico in categorie a seconda che proteggano un individuo o una collettività, o che siano mobili o fisse. Riportiamo alcuni esempi.
Personali o DPI: elmetti, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura.
Collettive: ponteggio metallico , parapetti, reti di sicurezza.
Fisse: parapetti e sistemi fissi di ancoraggio
Temporanee: ponteggio metallico e parapetti mobili.
I DPI per lavori in quota
Nel paragrafo precedente abbiamo nominato i Dispositivi di Protezione Individuali o DPI.
Ovviamente esistono DPI specifici per i lavori in quota e i più diffusi sono:
- dispositivi di ancoraggio;
- dispositivi retrattili;
- assorbitori di energia;
- connettori;
- imbracature;
- cordini;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide.
Questa tipologia di dispositivi, richiede, però, una formazione obbligatoria che consiste in un corso pratico della durata di 8 ore che ha lo scopo di istruire i lavoratori sulle caratteristiche dei dispositivi e sulle marcature CE, su quanto prevede la normativa di riferimento e, da quali rischi i DPI li proteggono.